Nuovissimo STATUTO 2016

ART. 1) DENOMINAZIONE. E’ costituita a tempo indeterminato l’associazione di promozione sociale denominata “CURA E CULTURA”, di seguito indicata come Associazione. L’Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro.L'Associazione è apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.L’Associa­zione è disciplinata dal presente Statuto e si ispira ai principi della legge 383 del 7/12/2000 e della legge regionale 7 del 7/2/2006.Gli ulteriori aspetti relativi all’organizzazione interna dell’Associazione sono disciplinati da un eventuale Regola­mento, deliberato dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 2) SEDE.L’Associazione ha sede in Loranzè (Torino). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune.E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell’assemblea dei soci.L’Associazione è tenuta a comunicare tempesti­vamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.L’Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

ART. 3) SCOPI E FINALITÀ’. L’Associazione persegue i seguenti scopi e finalità: promuovere lo studio e ampliare la conoscenza del valore culturale di ogni prendersi cura e promuovere al tempo stesso una cultura che nelle sue varie manifestazioni sappia prendersi cura dell’umano; promuovere la ricerca e lo studio sugli aspetti intrinsecamente tera­peu­tici di ogni percorso artistico regolato da una tecnica e fondato su studio ed espe­rienza; promuovere, organizzare e diffondere i saperi disciplinari che scaturi­scono dal prendersi cura riabili­tativo della sofferenza psichica; proporsi come luogo di incontro e aggregazione ove educatori, inse­gnanti, psi­cologi, psicoterapeuti, medici e operatori in generale im­pe­gnati nella matu­razione e nella crescita umana e civile, possano indivi­duare le proprie pro­spettive teoriche (psicologi­che, mediche, artistiche e filosofiche) inte­grandole reciprocamente; porsi come punto di riferimento per quanti, in con­dizione di disagio psi­chico e non, svantaggiati o portatori di handicap, ricerchino un sollievo al proprio di­sagio sia nel godimento della cultura, in particolare delle sue manifestazioni artistiche musicali, letterarie, pittoriche, sia nell’apprendi­mento e nell’eser­cizio di specifici linguaggi artistici.

ART. 4) ATTIVITÀ’. Per perseguire gli scopi di cui all’art.3, l’Associazione può svolgere le seguenti attività: attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezione di film e docu­menti, concerti, mostre e altri eventi culturali; attività terapeutiche: psicoterapie, percorsi artistici (linguaggi musicale, pitto­rico, letterario…); attività formative: formazione in ambito psicologico, formazione in percorsi artistici, for­mazione in ambito educativo; attività editoriali: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di conve­gni, di seminari, nonché di studi e ricerche compiute.Inoltre l’Associazione, me­diante specifiche deliberazioni, può:somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell’art. 31, comma 2 della L. 383/2000;effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali. Per il persegui­mento delle suddette attività l’Associazione si avvale prevalentemente dell’impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 5) GLI ASSOCIATI. All’Associazione possono essere ammessi i cittadini italiani e stranieri che condividono i principi e gli scopi dell’Associazione. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli enti che ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà.Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la do­manda di ingresso nell’Associazione, né tra i soci dell’Associazione stessa.I soci si distinguono in: soci fondatori, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione; soci ordinari, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi;soci sostenitori, vale a dire coloro che versano all’Associazione risorse aggiuntive, rispetto alla quota associativa annuale, di importo pari o superiore a una soglia stabilita dall’Assemblea;soci onorari, persone che soffrono il male di vivere in ogni sua forma e desiderano alleviarlo partecipando alle attività di Cura e Cultura; inoltre, persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in ma­niera de­terminante, con la loro opera o con il loro sostegno ideale ov­vero eco­nomico, alla costituzione e alla vita dell’Associazione. Hanno carattere permanente,fino a quando non diano disdetta, e sono esonerati dal versamento di quote an­nuali. I Soci fondatori sono tenuti al pagamento della quota annuale stabilita dal Con­siglio Direttivo nella stessa misura dei Soci ordinari. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione. Il socio minorenne è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal compimento dei 18 anni. Per i soci minorenni il diritto dell’elettorato attivo e passivo viene esercitato dall’esercente la potestà parentale presente in assemblea, e verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.I soci hanno il diritto:di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’Associazione;di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.
I soci sono tenuti:all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;al pa­gamento della quota associativa (per i soci fondatori, ordinari e sostenitori) entro il 31 marzo dell’anno solare in corso, qualora annualmente stabilita dall’Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita. Il pagamento tardivo comporta la reintegrazione del socio per l’anno in corso, con l’acquisizione dei diritti a partire dalla data del pagamento.Il mancato pagamento della quota associativa entro lo scadere dell’anno solare comporta la decadenza del socio. L’ammissione dei Soci è deliberata, su domanda del ri­chie­dente, dal Consiglio Direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Colle­gio dei Probiviri, che sarà eletto e convocato per l’occasione. Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli or­gani pre­posti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiu­dizio agli scopi o al pa­trimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e applicare le se­guenti sanzioni: ri­chiamo, diffida, espulsione dall’Associazione. I Soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri, che sarà eletto e convocato per l’occasione. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di revocare la qualifica di socio onorario, nel quale caso il socio in questione può divenire immediatamente socio ordinario pagando la quota associativa. Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifi­cazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi di­rettivi dell’Associazione. È esclusa la temporaneità della partecipa­zione alla vita Associa­tiva, salvo il diritto di recesso. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile per atto tra vivi.La richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all’Associazione stessa. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’esclusione di un socio viene deliberata dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b), consentendo facoltà di replica.Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.La perdita della qualifica di asso­ciato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associa­zione.L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il ver­samento degli eventuali contributi straordinari di cui all’articolo 9 dello Statuto. L’anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il Bilancio Preventivo e quello Consuntivo. Il Bilan­cio Preventivo e Consuntivo devono essere appro­vati dall’Assemblea ordina­ria ogni anno entro i primi centoventi giorni. Essi devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i quin­dici giorni precedenti la seduta, per poter essere consultati da ogni asso­ciato.

ART. 6) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE. Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei soci; il Presidente; il ConsiglioDirettivo; il Collegio dei Revisori dei conti; il Collegio dei Probiviri, eletto in caso di necessità, v. art. 5 presente Statuto.

ART. 9) ASSEMBLEA STRAORDINARIA. La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 7.L’Assemblea straordinaria dei soci delibera sulle modifiche dello Statuto e l’even­tuale scio­glimento dell’Asso­ciazione. L’Assemblea straordinaria dei soci: approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei tre 3/4 (tre quarti) dei soci aderenti.All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un Presidente e un Se­gretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

ART. 10) REQUISITI PER LE CARICHE ASSOCIATIVE. Possono rivestire le cariche sociali tutti i soci maggiorenni e gli esercenti la potestà parentale in vece di soci minorenni:che non siano stati oggetto di provvedimenti di espulsione o esclusione; che non abbiano in corso procedimenti di espulsione o esclusione nei loro confronti.

ART. 11) CONSIGLIO DIRETTIVO. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre sino a un massimo di cinque consiglieri, che durano in carica treanni e sono rieleggibili fino a un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche: in questo caso l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. L’Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo.Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presi­dente, il Vicepresidente, il Segretario. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dei consiglieri surrogati.Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.Il Consiglio Direttivo dirige l’attività dell’Associazione, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea.Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;redige e presenta all’Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;delibera sulle domande di nuove adesioni;sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all’Assemblea dei soci.Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la maggioranza dei componenti.La convocazione va diramata per iscritto con dieci giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Con­siglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti;in caso di parità di voti la delibera­zione si considera non approvata.Non sono previste deleghe in seno al Consiglio Direttivo.

ART. 12) PRESIDENTE. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile fino a un massimo di tre mandati consecutivi.Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giu­dizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca e presiede l’Assemblea dei soci.In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

ART. 13) IL PATRIMONIO E LE ENTRATE. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgi­mento delle proprie attività da:quote e contributi degli aderenti e di privati;contributi di organismi internazionali, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell’Associazione;erogazioni liberali di associati e di terzi;entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;eredità, donazioni e legati con beneficio d’inventario;proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell’Associazione;entrate derivanti da iniziative promozionali occasionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall’Associazione.I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammon­tare.Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto. Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventual­mente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell’attività istituzionale, di norma, nel successivo esercizio finanziario.E’ fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall’attività dell’Associa­zione.E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 14) BILANCIO. L’anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea. Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i quin­dici giorni precedenti l’adunanza per poter esser consultati da ogni associato.Il rendiconto approvato dall’assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

ART. 15) SCIOGLIMENTO. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con il voto favore­vole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.[1]In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell’Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

[1] Qualora fosse accertata l’oggettiva impossibilità di ottenere il quorum dei ¾ è possibile provvedere a deliberare lo scioglimento con il voto favorevole di una maggioranza particolarmente qualificata dei soci. Se anche tale condizione non fosse oggettivamente realizzabile pare legittima la possibilità di ricorrere a procedure di tipo cautelativo, come, ad esempio, il deliberare lo scioglimento con il voto favo­revole della maggioranza dei soci intervenuti in assemblea dopo l’aver accertato per tre convocazioni assembleari consecutive (fatto salvo il principio di cui all’art. 2369 del codice civile) il mancato raggiungimento del quorum dei ¾ o di una maggioranza qualificata.

ART. 16) NORME FINALI. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, della legge nazionale 383/2000, della legge regionale 7/2006.

Loranzè, 19/11/2015
Firmato:
il Presidente            Giorgio Moschetti
il Vicepresidente      Elena Iorio
il Segretario             Gianni Borghino

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