ART. 1) DENOMINAZIONE. E’
costituita a tempo indeterminato l’associazione di promozione sociale
denominata “CURA E CULTURA”, di seguito
indicata come Associazione. L’Associazione persegue fini di utilità sociale nei
confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di
lucro.L'Associazione è apartitica,
aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di
democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.L’Associazione
è disciplinata dal presente Statuto e si ispira ai principi della legge 383 del
7/12/2000 e della legge regionale 7 del 7/2/2006.Gli ulteriori aspetti relativi
all’organizzazione interna dell’Associazione sono disciplinati da un eventuale
Regolamento, deliberato dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio
Direttivo.
ART. 2) SEDE.L’Associazione
ha sede in Loranzè (Torino). Il trasferimento della sede legale non comporta
modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune.E’ data facoltà
al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la
necessità, previa deliberazione dell’assemblea dei soci.L’Associazione è tenuta
a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori
di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.L’Associazione ha facoltà,
qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni
autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.
ART. 3) SCOPI E FINALITÀ’. L’Associazione
persegue i seguenti scopi e finalità: promuovere
lo studio e ampliare la conoscenza del valore culturale di ogni prendersi cura
e promuovere al tempo stesso una cultura che nelle sue varie manifestazioni
sappia prendersi cura dell’umano; promuovere
la ricerca e lo studio sugli aspetti intrinsecamente terapeutici di ogni
percorso artistico regolato da una tecnica e fondato su studio ed esperienza; promuovere, organizzare e diffondere i
saperi disciplinari che scaturiscono dal prendersi cura riabilitativo della
sofferenza psichica; proporsi come
luogo di incontro e aggregazione ove educatori, insegnanti, psicologi,
psicoterapeuti, medici e operatori in generale impegnati nella maturazione e
nella crescita umana e civile, possano individuare le proprie prospettive
teoriche (psicologiche, mediche, artistiche e filosofiche) integrandole
reciprocamente; porsi come punto di
riferimento per quanti, in condizione di disagio psichico e non,
svantaggiati o portatori di handicap, ricerchino un sollievo al proprio disagio
sia nel godimento della cultura, in particolare delle sue manifestazioni artistiche
musicali, letterarie, pittoriche, sia nell’apprendimento e nell’esercizio di
specifici linguaggi artistici.
ART. 4) ATTIVITÀ’. Per
perseguire gli scopi di cui all’art.3,
l’Associazione può svolgere le seguenti attività: attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari,
proiezione di film e documenti, concerti, mostre e altri eventi culturali; attività terapeutiche: psicoterapie,
percorsi artistici (linguaggi musicale, pittorico, letterario…); attività formative: formazione in ambito
psicologico, formazione in percorsi artistici, formazione in ambito educativo;
attività editoriali: pubblicazione di
un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché di studi
e ricerche compiute.Inoltre
l’Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può:somministrare alimenti
e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell’art. 31, comma 2 della L.
383/2000;effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;esercitare, in via
meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e
iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e
sottoscrizioni anche a premi) per
autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e
fiscali vigenti;svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il
conseguimento degli scopi sociali. Per il perseguimento delle suddette
attività l’Associazione si avvale prevalentemente dell’impegno volontario
libero e gratuito dei propri soci. In caso di particolare necessità può inoltre
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai
propri associati.
ART. 5) GLI ASSOCIATI. All’Associazione
possono essere ammessi i cittadini italiani e stranieri che condividono i
principi e gli scopi dell’Associazione. Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli enti che ne
condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di
collaborazione e solidarietà.Non viene fatta alcuna discriminazione di genere,
etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda
di ingresso nell’Associazione, né tra i soci dell’Associazione stessa.I soci si
distinguono in: soci fondatori, vale
a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione; soci ordinari, vale a dire coloro che si
sono associati in tempi successivi;soci
sostenitori, vale a dire coloro che versano all’Associazione risorse
aggiuntive, rispetto alla quota associativa annuale, di importo pari o
superiore a una soglia stabilita dall’Assemblea;soci onorari, persone che soffrono il male di vivere in ogni sua
forma e desiderano alleviarlo partecipando alle attività di Cura e Cultura; inoltre, persone, enti o
istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro
opera o con il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione e
alla vita dell’Associazione. Hanno carattere permanente,fino a quando non diano
disdetta, e sono esonerati dal versamento di quote annuali. I Soci fondatori
sono tenuti al pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo
nella stessa misura dei Soci ordinari. Non è ammessa alcuna differenza di
trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti
dell’Associazione. Il socio
minorenne è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto
viene esercitato dal compimento dei 18 anni. Per i soci minorenni il diritto
dell’elettorato attivo e passivo viene esercitato dall’esercente la potestà
parentale presente in assemblea, e verrà automaticamente acquisito dal socio
minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della
maggiore età.I soci hanno il diritto:di partecipare a tutte le attività
promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica
nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli
eventuali regolamenti dell’Associazione;di eleggere gli organi sociali e di
essere eletti negli stessi;di esprimere il proprio voto in ordine
all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali
regolamenti e di modifiche allo statuto.
I soci sono
tenuti:all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni
assunte dagli organi sociali;al pagamento della quota associativa (per i soci
fondatori, ordinari e sostenitori) entro il 31 marzo dell’anno solare in corso,
qualora annualmente stabilita dall’Assemblea dei soci. La quota associativa è
intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita. Il
pagamento tardivo comporta la reintegrazione del socio per l’anno in corso, con
l’acquisizione dei diritti a partire dalla data del pagamento.Il mancato
pagamento della quota associativa entro lo scadere dell’anno solare comporta la
decadenza del socio. L’ammissione dei Soci è deliberata, su domanda del richiedente,
dal Consiglio Direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello,
entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri, che sarà eletto e convocato per
l’occasione. Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente
Statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte
dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio
agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà
intervenire e applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione
dall’Associazione. I Soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il
provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri, che sarà eletto e
convocato per l’occasione. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di revocare la
qualifica di socio onorario, nel quale caso il socio in questione può divenire
immediatamente socio ordinario pagando la quota associativa. Tutti i Soci
maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello
Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell’Associazione. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita
Associativa, salvo il diritto di recesso. All'atto del rilascio della tessera sociale
il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è
intrasmissibile per atto tra vivi.La
richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e delle
associazioni deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e
deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno
all’Associazione stessa. La qualifica di socio si perde per recesso,
esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio devono essere
presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’esclusione di un socio viene
deliberata dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei
confronti del socio che:non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto,
degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli
organi dell'Associazione;svolga attività contrarie agli interessi
dell'Associazione;in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali,
all'Associazione.L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro
soci.Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione
devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del
caso previsto alla lettera b), consentendo facoltà di replica.Il socio cessato
o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività
della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti
dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati
in qualità di associato dell'Associazione.La perdita della qualifica di associato
comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno
dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.In tutti i casi di
scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i
suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio
dell’Associazione.L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di
finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è
facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota
annuale e, comunque, fatto salvo il versamento degli eventuali contributi
straordinari di cui all’articolo 9 dello Statuto. L’anno finanziario inizia il
1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve
redigere il Bilancio Preventivo e quello Consuntivo. Il Bilancio Preventivo e
Consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro i
primi centoventi giorni. Essi devono essere depositati presso la sede
dell’Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta, per poter
essere consultati da ogni associato.
ART. 6) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE. Sono
organi dell’Associazione: l’Assemblea
dei soci; il Presidente; il ConsiglioDirettivo; il Collegio dei Revisori dei conti; il Collegio dei Probiviri, eletto in caso
di necessità, v. art. 5 presente
Statuto.
ART. 9) ASSEMBLEA STRAORDINARIA. La
convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 7.L’Assemblea straordinaria dei soci
delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea straordinaria dei soci: approva eventuali modifiche allo statuto
con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione
deliberata a maggioranza dei presenti;scioglie l’associazione e ne devolve il
patrimonio col voto favorevole dei tre 3/4 (tre quarti) dei soci
aderenti.All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un Presidente e un Segretario
che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
ART. 10) REQUISITI PER LE CARICHE
ASSOCIATIVE. Possono rivestire le cariche sociali tutti
i soci maggiorenni e gli esercenti la potestà parentale in vece di soci
minorenni:che non siano stati oggetto di provvedimenti di espulsione o
esclusione; che non abbiano in corso procedimenti di espulsione o esclusione
nei loro confronti.
ART. 11) CONSIGLIO DIRETTIVO. Il
Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre sino a un massimo di cinque
consiglieri, che durano in carica treanni e sono rieleggibili fino a un massimo
di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui nessun aderente sia
disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche: in questo caso
l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. L’Assemblea che procede alla
elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno
all’eligendo Consiglio Direttivo.Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi
membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il
Segretario. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima
della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro
sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata
dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dei
consiglieri surrogati.Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio
Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero
organo.Il Consiglio Direttivo dirige l’attività dell’Associazione, attua i
mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la
gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la
legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea.Tutte le cariche associative sono ricoperte a
titolo gratuito.Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese
effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli
incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo
stabilito dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso
l’Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti
attività:attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;redige e presenta
all’Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di
attività;delibera sulle domande di nuove adesioni;sottopone all’Assemblea le
proposte di esclusione dei soci;sottopone all’approvazione dell’Assemblea le
quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi
straordinari;ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati
o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di
specifici programmi e progetti;compie tutti gli atti di ordinaria
amministrazione che non spettano all’Assemblea dei soci.Il Consiglio Direttivo
è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno, e tutte le
volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta
domanda da almeno la maggioranza dei componenti.La convocazione va diramata per
iscritto con dieci giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il
luogo la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di
mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni
cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.I verbali delle sedute
del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo
stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.Per la
validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza
dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto
della maggioranza dei presenti;in caso di parità di voti la deliberazione si
considera non approvata.Non sono
previste deleghe in seno al Consiglio Direttivo.
ART. 12) PRESIDENTE. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre
anni ed è rieleggibile fino a un massimo di tre mandati consecutivi.Il
Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in
giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
sovrintende a tutte le attività dell’Associazione; convoca e presiede il
Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca
e presiede l’Assemblea dei soci.In caso di assenza o impedimento le sue
funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, al membro
più anziano di età del Consiglio Direttivo. Il Presidente, in caso di urgenza,
assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari,
convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i
provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal
Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
ART. 13) IL PATRIMONIO E LE ENTRATE. L’Associazione trae le risorse economiche per il
funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:quote e contributi
degli aderenti e di privati;contributi di organismi internazionali, dello
Stato, di enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di
obiettivi conformi agli scopi dell’Associazione;erogazioni liberali di
associati e di terzi;entrate derivanti da prestazioni di servizi
convenzionati;eredità, donazioni e legati con beneficio d’inventario;proventi
derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari
conviventi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche
di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e
sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali
dell’Associazione;entrate derivanti da iniziative promozionali occasionali
finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a
premi;da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata
dall’Associazione.I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote
associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti
dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare.Il patrimonio dell’Associazione è
costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi
titolo. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere
destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo
Statuto. Si può prevedere un fondo di
riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente
accumulati in attesa di essere reinvestiti nell’attività istituzionale, di
norma, nel successivo esercizio finanziario.E’ fatto divieto di dividere
tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti
dall’attività dell’Associazione.E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale
avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
ART. 14) BILANCIO. L’anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il
31 dicembre.Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il
bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li
sottopone all’approvazione dell’Assemblea. Detti documenti devono essere
depositati presso la sede dell’Associazione entro i quindici giorni precedenti
l’adunanza per poter esser consultati da ogni associato.Il rendiconto approvato
dall’assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la
facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.
ART. 15) SCIOGLIMENTO. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento
dell’Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci
aventi diritto di voto.[1]In
caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le
modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.È fatto
obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell’Associazione, in caso di
scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale
con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
[1] Qualora fosse accertata l’oggettiva impossibilità
di ottenere il quorum dei ¾ è possibile provvedere a deliberare lo scioglimento
con il voto favorevole di una maggioranza particolarmente qualificata dei soci.
Se anche tale condizione non fosse oggettivamente realizzabile pare legittima
la possibilità di ricorrere a procedure di tipo cautelativo, come, ad esempio,
il deliberare lo scioglimento con il voto favorevole della maggioranza dei
soci intervenuti in assemblea dopo l’aver accertato per tre convocazioni
assembleari consecutive (fatto salvo il principio di cui all’art. 2369 del
codice civile) il mancato raggiungimento del quorum dei ¾ o di una maggioranza
qualificata.
ART. 16) NORME FINALI. Per tutto ciò che non è espressamente
contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, della
legge nazionale 383/2000, della legge regionale 7/2006.
Loranzè, 19/11/2015
Firmato:
il Presidente Giorgio Moschetti
il Vicepresidente Elena Iorio
il Segretario Gianni Borghino
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